(con le modifiche apportate dalla Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30 gennaio 2005)
TITOLO I FINALITÀ
A
rt.1
È costituita dal 3 Agosto 1879 una Associazione Sportiva non riconosciuta denominata "PALESTRA GINNASTICA FERRARA − Associazione Sportiva Dilettantistica". La Palestra Ginnastica Ferrara è una libera Associazione a tempo indeterminato, senza fini di lucro né diretto, né indiretto, apolitica, che ha per scopo di cooperare al miglioramento morale e fisico dei cittadini mediante la cultura e la diffusione della ginnastica educativa, artistica, ritmica, ludica e sportiva, anche per adulti. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive. L’Associazione è affiliata alla F.G.I. della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali ed è altresì affiliata alla FIJLKAM. L’Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’affiliazione della Associazione ad altra Federazione Sportiva, qualora ne ravvisi l’opportunità per meglio raggiungere gli scopi istituzionali sanciti dal presente Statuto. Il colore sociale è bianco azzurro e l’emblema del sodalizio è rappresentato da uno scudo azzurro traversato da una fascia diagonale bianca che porta le tre lettere P.G.F. L’Associazione ha sede legale a Ferrara in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia.
TITOLO II
SOCI
Art.2
L’Associazione è composta da un numero indeterminato di Soci, maggiorenni, suddivisi in: a) Soci benemeriti b) Soci effettivi c) Soci sostenitori d) Soci aggregati e) Soci agonisti I Soci Benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno alla Associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Essi sono nominati dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Effettivi sono coloro che, previa domanda di appartenenza alla Associazione, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione alla Associazione deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta da altro Socio Benemerito o Effettivo. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo in merito è insindacabile e contro di essa non è ammesso appello. Le domande dovranno, negli 8 giorni che precedono la votazione, rimanere esposte nel locali della Associazione; le eventuali osservazioni in proposito dovranno essere rivolte per iscritto al Presidente della Associazione entro detto termine. I Soci Sostenitori sono coloro che versano liberamente contributi in favore della Associazione, pur non facendone parte attiva. I Soci aggregati sono coloro che usufruiscono dei servizi resi dalla Associazione in conformità alle finalità istituzionali. I Soci Agonisti sono coloro che, tesserati alla FGI o alle altre Federazioni cui l’Associazione è affiliata, partecipano alla attività sportiva in qualità di atleti, istruttori o giudici. Essi potranno godere di particolare assistenza da parte della Associazione a supporto dell’attività svolta. I Soci Effettivi ed Aggregati sono tenuti al versamento di una quota associativa annua secondo entità e modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni che la Associazione stessa può loro offrire. Tutti i Soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.
Art. 3
I Soci Effettivi cessano di appartenere alla Associazione: a) per dimissioni volontarie; b) per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso; c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo della Associazione. Della delibera di radiazione deve essere fornita notizia alla Assemblea Generale dei Soci. Il Socio radiato non potrà più essere riproposto. I Soci Aggregati cessano automaticamente di appartenere alla Associazione qualora non intendano più usufruire dei servizi da essa resi e, pertanto, non rinnovino, entro il 30 novembre di ogni anno, la prescritta iscrizione con il pagamento della quota associativa annua. I Soci Agonisti cessano di essere tali con il mancato rinnovo del loro tesseramento alla Federazione di appartenenza. I Soci Agonisti, al termine della attività sportiva, potranno entrare a far parte della Associazione in qualità di Soci Effettivi, a seguito di semplice richiesta scritta. Il Socio che credesse di essere stato leso in qualche suo diritto, potrà presentare formale protesta scritta al Consiglio Direttiva, che delibererà in merito, ovvero demanderà, nei casi più gravi, ogni pronunciamento al giudizio del Giuri d’Onore di cui al successivo art. 14. TITOLO III ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 4
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
Art. 5
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai Trofei aggiudicati definitivamente in gara;
b) dal materiale, attrezzi ginnici ed indumenti; c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all’Associazione stessa; d) da donazioni, lasciti o successioni. e) da fondi di riserva o accantonamenti.
Art. 6
L’anno sociale ed il relativo esercizio finanziario decorrono dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Nel primo anno di applicazione del presente Statuto l’esercizio sociale iniziato l’1 settembre 2004 terminerà il 31 dicembre 2005 avendo quindi una durata di 16 mesi anziché 12 mesi. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre ella sua approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività o accantonati in appositi fondi di riserva. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di perdita, questa dovrà essere reintegrata mediante l’utilizzo degli accantonamenti o dei fondi di riserva esistenti ovvero nelle forme e modalità di volta in volta deliberate dalla Assemblea Generale Ordinaria.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Art. 7
Gli organi sociali sono: a) l’Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria); b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo.
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 8
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Possono partecipare all’Assemblea (ordinaria e straordinaria) con diritto di parola e di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari, che abbiano una anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno sei mesi e non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, con diritto di voto, mediante semplice lettere di procura. Nessun Socio può avere più di due voti oltre al suo. L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di aprile. La convocazione della Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente motu proprio e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto mediante richiesta rivolta al Presidente con la proposta dell’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione della Assemblea (ordinaria e straordinaria) deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita, e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione si intende validamente inoltrato anche se consegnato a mano personalmente al Socio, che dovrà controfirmarne copia per ricevuta, sempre nei termini di cui al comma precedente. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà del Soci con diritto di voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti. Per le Assemblee elettive, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto di voto. Per lo scioglimento della Associazione occorre la maggioranza qualificata dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletta dall’Assemblea stessa. Il Presidente incarica un Socio di espletare le funzioni di Segretario dell’Assemblea. Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto quando si tratti di nomine a cariche sociali o di questioni concernenti persone. In ogni altro caso esse dovranno essere sempre palesi per alzata di mano o appello nominale. Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere variate se non con delibera di altra Assemblea.
Art. 9
L’Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria: a) discute ed approva la relazione morale, tecnica e finanziaria sull’attività dell’anno sociale trascorso; b) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nonché il preventivo per l’esercizio sociale successivo; c) elegge, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente dell’Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione; d) nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio direttivo; e) ratifica le delibere di radiazione assunte dal Consiglio Direttivo; f) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all’Assemblea, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita della Associazione. L’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria: a) delibera le modifiche statutarie; b) decide su tutte le questioni che il Presidente o Il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla Assemblea e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria; c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto; d) delibera sullo scioglimento della Associazione. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari approvati devono essere portati ai conoscenza di tutti i Soci mediante affissione all’Albo della Segreteria nei 15 giorni successivi a quello di svolgimento dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 10
Il Presidente della Associazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo, è eletto, con distinta votazione, dall’Assemblea Generale dei Soci, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Esso dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della volontà espressa dall’Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento della Associazione, esclusi quelli che la Legge ed il presente Statuto attribuiscono all’Assemblea generale dei Soci. Inoltre il Consiglio direttivo: a) esamina le domande di ammissione o dimissione dei Soci Effettivi e delibera su di esse. b) propone all’Assemblea generale la nomina dei Soci Benemeriti. c) nomina, se lo ritiene opportuno, uno o più direttori sportivi sociali, i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio. In tale caso essi partecipano alle riunioni dello stesso con voto consultivo. d) stabilisce la quota sociale annua (e le modalità di versamento). e) fissa la data dell’Assemblea ordinaria annuale. f) emana, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell’Associazione. g) decide su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i Soci.
Art. 12
Il Consiglio direttivo è composto da 8 Consiglieri, oltre al Presidente, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. I suoi membri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. E’ ammessa la presentazione di liste di candidati. Le liste dei candidati devono pervenire alla Segreteria entro le ore 12 del quinto giorno precedente quello di svolgimento dell’Assemblea ordinaria o straordinaria al cui ordine del giorno è inserita l’elezione del Consiglio direttivo, alla quale si riferiscono le liste. Esse devono contenere, in ordine numerico progressivo, il cognome e nome dei candidati, ciascuno dei quali deve apporre la propria firma accanto al proprio nome, oppure su foglio separato ma allegato alla lista, a titolo di accettazione. Ogni lista per essere presentata, deve essere sottoscritta da almeno cinque Soci in regola con le norme statutarie. La composizione nominativa delle liste presentate deve essere resa nota ai Soci almeno 24 ore prima dello svolgimento dell’Assemblea. Risultano eletti gli 8 Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, precede il più anziano di iscrizione all’Associazione. Nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla elezione stessa, il Consiglio direttivo elegge, nel suo seno, il Vicepresidente, che è anche Vice presidente dell’Associazione, un Segretario ed un Tesoriere ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità. Le mansioni di Segretario e Tesoriere possono anche essere svolte dalla medesima persona. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, provvede al normale andamento della Associazione e dirige l’amministrazione sociale. Il Tesoriere si incarica della tenuta dei libri, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione delle attività sociali. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente della Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente. Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte l’anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l’altro verificare se nei casi sottopostigli sussistessero gli estremi dell’urgenza tali da legittimare l’intervento. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della F.G.I ed ogni altro Socio il cui contributo venga ritenuto utile in relazione agli argomenti in discussione. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese dagli interessati anticipate per conto della Associazione nello svolgimento del proprio mandato. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio direttivo, in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare. purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% del voti attribuiti all’ultimo degli eletti. Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti. il Consiglio direttivo continua a funzionare sino alla prima Assemblea ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione a maggioranza di voti, dei Consiglieri mancanti. oppure si convoca l’Assemblea generale dei Soci per la surroga. Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio direttiva, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea straordinaria In caso di impedimento definitivo del Presidente decade, oltre al Presidente, anche l’intero Consiglio direttiva. Il Vicepresidente assume l’incarico della ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15, nel corso della quale si . provvede alla elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Qualora l’Assemblea generale dei Soci non approvi la Relazione morale tecnica e finanziaria del Consiglio direttivo, il Presidente e l’intero Consiglio decadono, rimanendo in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea generale straordinaria del Soci che deve essere convocata nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuare al massimo entro i successivi 15.
TITOLO V
INCOMPATIBILITA’
Art. 13
Le cariche elettive sono incompatibili con gli incarichi di nomina. La carica di Presidente, di Vice presidente, di Consigliere e di Segretario dell’Associazione, è incompatibile con la qualifica di tecnico o istruttore sociale. Il Presidente ed i membri del consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre Associazioni o Società affiliate alla FGI o alla FJLKAM che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale gare. Non può essere eletto componente del Consiglio direttivo chi riceve compensi o onorari dalla Associazione per il suo operare all’interno dell’Associazione stessa.
TITOLO VI
GIURI’ D’ONORE
Art. 14
I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto, i regolamenti della Associazione, della Federazione Ginnastica di Italia e delle altre Federazioni cui la Associazione è affiliata, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi federali e la normativa del CONI. I Soci si impegnano a non adire a vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un giudizio di un Giurì d’Onore costituito da 3 componenti, Soci della Società, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, nominato dal Consiglio direttivo al di fuori dello stesso. AI Giurì d’Onore sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto emesso deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina della F.G.I. La proposta di radiazione di un Socio della Società deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione per la successiva delibera del Consiglio direttivo.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 15
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe. Casi pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, la bandiera, il medaglie re, i premi e quanto altro previsto dall’art. 3 del presente Statuto, di proprietà della Associazione risultanti al momento dello scioglimento, potranno essere attribuiti al Comune di Ferrara o ad altre Associazioni con finalità analoghe o destinato a finalità di utilità generale.
NORME FINALI
Art. 16
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 30/01/2005 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione ed entra il vigore il giorno 01/02/2005 salvo ratifica degli organi preposti. Per quanto in esso non contemplato valgono, a tutti gli effetti, lo Statuto ed i Regolamenti della F.G.I. e delle altre Federazioni cui la Associazione è affiliata, se applicabili, e le norme del Codice Civile in materia di Società.